MANUALE PER IL RECUPERO ARCHITETTONICO
Art. 10 Aperture e decori
La formazione di nuove aperture deve essere progettata e realizzata con molta attenzione al contesto (cioè alle modalità costruttive degli edifici della località) ed alle parti originarie preesistenti dell’edificio stesso: forma, dimensioni, dettagli costruttivi devono riprenderne le caratteristiche.
Può essere consentito, sempre dopo verifica del contesto, e in relazione alla tipologia costruttiva dell’edificio, l’apertura di archi (art. 10.1.1.) o astic (art. 10.2).
Art. 10.1 Aperture nelle chiusure esterne di pietra (e laterizio)
Nelle chiusure esterne di pietra e laterizio è consentito creare un limitato numero di aperture secondo le modalità di seguito riportate.
Edifici, precedenti il XVI sec., di pietra a vista regolare: in genere sono da assoggettare a restauro filologico (art. 12.). Non intonacare. In limitati casi si possono fare aperture, con contorni definiti “megalitici” (10.1.2.), da realizzare senza consolidamenti di calcestruzzo.
Edifici di pietra a vista irregolare: non intonacare all’esterno. Non costruire aperture con voltini di calcestruzzo, ma utilizzare le tecniche tradizionali con contorni di pietra sottile (10.1.3.) o eventuali archi (10.1.1.). I contorni delle aperture, in alcuni casi, potrebbero essere decorati con collarino (10.1.4.). Per interventi di riqualificazione energetica vedi 10.5. e 13.2.
Edifici di pietra intonacata (o di laterizio intonacato). Per eventuali nuove aperture (dimensioni, forme, collocazione, contorni) riferirsi al resto dell’edificio o ad edifici simili della spessa epoca: dopo aver fatto le indispensabili indagini stratigrafiche (9.4.) si interviene recuperando l’esistente storico. Per interventi di riqualificazione energetica vedi 10.5. e 13.2.
Art. 10.1.6 Contorni dipinti
Vedi “Costruire sulle Alpi” pagina 108.
Da conservare e restaurare in modo filologico (“Superfici murarie nell’edilizia storica” da pagina 375 a 396).
Per sviluppare nuove professionalità e favorire la creatività degli artigiani pittori consentire un utilizzo “attento” di dipinti anche nella ristrutturazione di edifici che non ne avessero in origine (art. 9.5.).
Illustrazione 29
Illustrazione 30
A sinistra dipinto recentemente restaurato. A destra graffito del 1563 da restaurare (art. 10.1.5 e art. 10.1.6).